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Normativa FTTH

DISPOSIZIONE DI LEGGE FTTH
Secondo le disposizioni di legge (164/2014) tutti i nuovi edifici per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1° luglio 2015 e tutte le ristrutturazioni profonde, con il rilascio di un permesso di costruire (ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera c.) successivo a questa data, sono da considerarsi a norma solo se dotati di impianti digitali a banda ultra larga in fibra ottica.

Questi edifici devono quindi essere equipaggiati di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Il mancato rispetto della legge non consente di ottenere il certificato di abitabilità, rendendo inagibile l’unità immobiliare.

Decreto Legislativo n. 207
Il Decreto Legislativo n. 207 entrato in vigore il 24 dicembre 2021, aggiunge alla legge le seguenti disposizioni:

  • La dotazione obbligatoria dell’etichetta Edificio predisposto alla banda larga per edifici nuovi o ristrutturati dopo il 1° gennaio 2022, quale certificazione della conformità dell’impianto alla norma CEI 306-2.
  • La certificazione, rilasciata esclusivamente da tecnici specializzati, va integrata alla domanda di agibilità dell’edificio; ciò significa che senza tale dichiarazione l’edificio risulta inagibile.
  • Secondo l’Atto del Governo n. 108 del 10 gennaio 2024, entro 90 giorni dalla presentazione della Segnaletica certificata, il tecnico specializzato ha l’obbligo di comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture).

RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE
Con la pubblicazione del Decreto 29 settembre 2022 n° 192 si rafforza la responsabilità del tecnico abilitato, indicando che la corretta realizzazione degli impianti multiservizio è di competenza del titolare o del responsabile tecnico dell’impresa installatrice (abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b secondo il decreto 37/2008) che ha l’obbligo di inserire nel progetto dell’edificio tutta l’infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi necessari, secondo le indicazioni di legge.

In caso di mancata realizzazione dell’impianto multiservizio, o di realizzazione non conforme, l’installatore è responsabile in prima persona nei confronti degli acquirenti e può essere chiamato a intervenire anche successivamente per dotare l’edificio di impianto a norma.

Con il Decreto del 17 luglio 2025 il responsabile tecnico dell’impresa installatrice deve consultare il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva.

Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il permesso a costruire, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice rilascia l’attestazione di predisposizione alla banda ultra larga, trasmettendo i dati al SINFI entro i termini stabiliti (90 giorni).

PROCEDURA SINFI

  1. Accedere alla piattaforma SINFI e completare la registrazione
  2. Scaricare il modulo per la certificazione, disponibile a questo link
  3. Accertarsi di avere a disposizione le seguenti informazioni:
      1. Ubicazione dell’edificio: via, numero civico e Comune
      2. Documento di certificazione dell’impianto da allegare alla comunicazione. Dal documento deve risultare chiaramente la presenza dell’impianto predisposto per la posa e il collegamento della fibra ottica
      3. Riferimenti catastali (ove presenti): foglio, particella, ecc.
      4. Riferimenti del permesso di costruzione (facoltativi)
  4. Selezionare l’opzione per l’inserimento di un nuovo edificio predisposto alla banda larga
  5. Inserire l’ubicazione esatta dell’edificio
  6. Caricare gli allegati di certificazione precedentemente predisposti
  7. Verificare i dati inseriti e inviare la comunicazione

L’impianto multiservizio deve esser seguito sempre, indipendentemente dalla disponibilità delle reti di fibra ottica.

Fonte: https://fracarro.com/it/normative-ftth/

Scarica il catalogo

Normativa FTTH

DISPOSIZIONE DI LEGGE FTTH
Secondo le disposizioni di legge (164/2014) tutti i nuovi edifici per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1° luglio 2015 e tutte le ristrutturazioni profonde, con il rilascio di un permesso di costruire (ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera c.) successivo a questa data, sono da considerarsi a norma solo se dotati di impianti digitali a banda ultra larga in fibra ottica.

Questi edifici devono quindi essere equipaggiati di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Il mancato rispetto della legge non consente di ottenere il certificato di abitabilità, rendendo inagibile l’unità immobiliare.

Decreto Legislativo n. 207
Il Decreto Legislativo n. 207 entrato in vigore il 24 dicembre 2021, aggiunge alla legge le seguenti disposizioni:

  • La dotazione obbligatoria dell’etichetta Edificio predisposto alla banda larga per edifici nuovi o ristrutturati dopo il 1° gennaio 2022, quale certificazione della conformità dell’impianto alla norma CEI 306-2.
  • La certificazione, rilasciata esclusivamente da tecnici specializzati, va integrata alla domanda di agibilità dell’edificio; ciò significa che senza tale dichiarazione l’edificio risulta inagibile.
  • Secondo l’Atto del Governo n. 108 del 10 gennaio 2024, entro 90 giorni dalla presentazione della Segnaletica certificata, il tecnico specializzato ha l’obbligo di comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture).

RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE
Con la pubblicazione del Decreto 29 settembre 2022 n° 192 si rafforza la responsabilità del tecnico abilitato, indicando che la corretta realizzazione degli impianti multiservizio è di competenza del titolare o del responsabile tecnico dell’impresa installatrice (abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b secondo il decreto 37/2008) che ha l’obbligo di inserire nel progetto dell’edificio tutta l’infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi necessari, secondo le indicazioni di legge.

In caso di mancata realizzazione dell’impianto multiservizio, o di realizzazione non conforme, l’installatore è responsabile in prima persona nei confronti degli acquirenti e può essere chiamato a intervenire anche successivamente per dotare l’edificio di impianto a norma.

Con il Decreto del 17 luglio 2025 il responsabile tecnico dell’impresa installatrice deve consultare il progettista edile per l’inserimento nel progetto edilizio dell’infrastruttura fisica multiservizio passiva.

Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il permesso a costruire, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice rilascia l’attestazione di predisposizione alla banda ultra larga, trasmettendo i dati al SINFI entro i termini stabiliti (90 giorni).

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  1. Accedere alla piattaforma SINFI e completare la registrazione
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      1. Ubicazione dell’edificio: via, numero civico e Comune
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      3. Riferimenti catastali (ove presenti): foglio, particella, ecc.
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  4. Selezionare l’opzione per l’inserimento di un nuovo edificio predisposto alla banda larga
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Fonte: https://fracarro.com/it/normative-ftth/

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